Soprintendenza ABAP per le province di Catanzaro e Crotone

   

Autorizzazioni

Il Codice dei Beni culturali demanda alla Soprintendenza il rilascio dell’autorizzazione per l’esecuzione di opere e lavori di qualsiasi genere sui beni culturali (art. 21, c.4) previa presentazione, da parte dell’interessato, di un progetto o di una descrizione tecnica delle attività proposte (art. 21. c. 5).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO

In ottemperanza alla Circolare n.15 del 30 aprile 2015 del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo – del Segretariato Generale inerente l’oggetto, si dispone che, a far data dal 1 settembre 2015 i progetti relativi ad interventi di restauro e/o manutenzione straordinaria degli edifici sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D.lgs 42/2004 e s.m.i. da inoltrare a questo Ufficio per la necessaria autorizzazione ai sensi dell’art 21 del citato decreto vengano integrati con la Scheda sinottica rischio sismico al fine di dare evidenza al rispetto della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09/02/2011 in materia di valutazione e riduzione del rischio sismico.

RESTAURO

L’esecuzione di interventi di restauro di qualunque genere su beni culturali è subordinata all’autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza in applicazione del D.Lgs. n.42/2004 .

“Per restauro si intende l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione e trasmissione dei suoi valori culturali” come definito all’art. 29, comma 4 del D.Lgs. n.42/2004.

Ai sensi dell’art. 5 dell’art. 21 l’autorizzazione viene rilasciata sulla base della presentazione di un progetto, o qualora sufficiente, dettagliata descrizione tecnica dell’intervento presentata dal richiedente, e può contenere prescrizioni specifiche.

Per la documentazione fotografica da allegare per il restauro di opere d’arte si rimanda alle “Normative dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione”

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

L’autorizzazione paesaggistica è regolamentata dagli articoli 146 e 147 del Codice.

L’autorizzazione mira a verificare la conformità degli interventi di trasformazione di immobili e aree alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico nonché ad accertare la compatibilità ai valori paesaggistici ed alle finalità di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio e la congruità con i criteri di gestione dei beni.

I proprietari, possessori o detentori dei beni sottoposti a tutela non possono distruggerli né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto della protezione (art. 146, c. 1) ed hanno l’obbligo di sottoporre all’ente locale (delegato dalla regione) i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l’autorizzazione. La pratica sarà poi sottoposta dall’ente alla Soprintendenza, la cui istruttoria tecnico amministrativa è affidata ai funzionari responsabili per territorio.

Ultimo aggiornamento

27 Maggio 2024, 10:16