Mostre
In seguito all’entrata in vigore del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance. Entrata in vigore del provvedimento: 05/02/2020
art. 48 D. Lgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio
Mostre in Italia
In caso di MOSTRE in ITALIA, la circolare n. 28 del 14 giugno 2018 della DG-ABAP- Servizio IV mostre, “per semplificare e razionalizzare le procedure di autorizzazione al prestito per le mostre, a norma degli art. 48 e 66 del D.Lgs 42/2004”, dispone che il provvedimento autorizzativo venga delegato al Soprintendente, ad esclusione di alcuni casi di particolare delicatezza (criticità relative alla movimentazione o allo stato conservativo delle opere) e rilevanza (opere di particolare valore, che costituiscono il nucleo principale di una istituzione, o un consistente insieme di opere provenienti da una stessa istituzione). La delega alle Soprintendenze per le autorizzazioni al prestito per le mostre in Italia è stata ribadita nella Circolare n. 29 del 22 ottobre 2019 della DG-ABAP- Servizio IV mostre ad eccezione dei beni culturali le cui dimensioni, e/ o materiali costitutivi e tecnica, e/o stato di conservazione richiedano particolari cautele sotto il profilo della conservazione, della manipolazione e del trasporto.
L’istanza, indirizzata alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dovrà pervenire via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica oppure via PEC.
Il proprietario dei beni deve inviare una richiesta di autorizzazione al prestito per mostre “almeno quattro mesi prima dell’inizio della manifestazione” (art. 48, comma 2 del D.Lgs. 42/2004). Si rammenta sin d’ora che non saranno prese in considerazione richieste pervenute oltre tale data.
Tale istanza, presentata dal soggetto proprietario-prestatore, o, in subordine dall’organizzatore, dovrà contenere tutta la documentazione prevista ai punti 1-21 secondo il seguente cronoprogramma:
Altre manifestazioni espositive di natura limitata o effimera
In caso di movimentazione di beni culturali per eventi non riconducibili alla fattispecie del prestito per mostre ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 42/2004, si applica il procedimento di spostamento temporaneo di beni culturali ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera b del Codice.
Questa procedura potrà essere utilizzata nei seguenti casi:
-spostamenti di opere appartenenti allo stesso ente organizzatore dell’evento, dal luogo abituale di conservazione dei beni allo spazio destinato a ospitare la manifestazione;
-spostamenti di opere per manifestazioni di natura limitata o effimera, di brevissima durata, o prive di progetto scientifico e di catalogo;
– spostamenti organizzati a fini di lucro e/o in luoghi commerciali come le fiere;
L’istanza, indirizzata alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dovrà pervenire via e-mail oppure via PEC
La richiesta dovrà contenere:
- L’indicazione del bene ovvero l’elenco completo dei beni soggetti allo spostamento corredato dalle schede conservative redatte in formato word per ciascun oggetto, secondo i modelli diffusi dalla Circolare 28/2018 della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio) complete di documentazione fotografica.
- L’indicazione del luogo di abituale conservazione e del luogo in cui sarà ricoverato il bene/i beni a seguito dello spostamento
- La data in cui si desidera effettuare lo spostamento stesso e data di rientro del/dei beni nel luogo di abituale conservazione e motivazioni per le quali è necessaria la movimentazione
- I dati del mezzo di trasporto e del conducente dello stesso
- La scheda tecnico-descrittiva della sede di spostamento recante la descrizione delle condizioni ambientali e di sicurezza
- Il Certificato assicurativo della polizza con copertura “all risks” e formula “da chiodo a chiodo”
Mostre all’estero
In caso di MOSTRE all’ESTERO, la competenza autorizzativa rimane alla DG-ABAP- Servizio IV mostre, per cui, fermo restando l’obbligo tassativo di presentazione dell’istanza quattro mesi prima dell’inizio della manifestazione, alla documentazione precedentemente elencata, dovrà essere allegata anche:
- Attestazione di proprietà da parte dell’ente prestatore (cfr. modello A)
- Garanzia di estensione della polizza assicurativa da parte dell’ente organizzatore (cfr. modello B)
- Garanzia di restituzione a fine della manifestazione emessa dal soggetto ospitante / organizzatore e attestazione di insussistenza elementi di rischio sequestri da parte dell’ente organizzatore (cfr. modello C);
- In caso di opere di proprietà statale o di enti pubblici, nota sottoscritta dall’omologo Ministero dello Stato ospitante che attesti l’immunità giurisdizionale goduta dallo Stato italiano;
- Indicazione precisa, con recapiti e nominativi, dei referenti degli Uffici di esportazione dai quali si intende transitare, e in caso di uscita dall’Unione Europea, anche delle agenzie delle dogane interessate; si ricorda che l’organizzatore della mostra ha l’obbligo di denunciare a un Ufficio Esportazione arte antica i beni che intende esportare, indicando per ciascuno di essi il valore venale e il responsabile della custodia all’estero, al fine di ottenere il rilascio dell’attestato di circolazione temporanea (D.Lgs. 42/2004, art. 71).
Ultimo aggiornamento
27 Maggio 2024, 10:29